
Della cosiddetta “legge sui seggiolini” se ne parla da tempo. Tra una discussione e l’altra il relativo decreto attuativo è comunque entrato in vigore. In estrema sintesi, di cosa si tratta? Dell’obbligo, quando si trasporta in auto un bimbo sotto i cinque anni, di munirsi di un dispositivo antiabbandono che ne segnali la presenza anche quando si spegne il motore della vettura.
Tanti i temi che hanno fatto discutere. Si pensi ad esempio al dibattito sulla omologazione dei dispositivi, alla concessione o meno di un bonus da parte del governo, alla data di inizio delle sanzioni.
A questi si è affiancato, da parte di qualcuno, un dubbio: “Cosa succede se non ho il dispositivo antiabbandono, sono coinvolto in un incidente e il bambino che sto trasportando con la mia auto subisce una lesione? Questa irregolarità pregiudica il risarcimento dei trasportati?”. La confusione sul tema è tanta ma, almeno in questo caso, la risposta è certa: la Compagnia - sempre che il bambino sia ben allacciato e seduto su un seggiolino omologato - paga e non attiverà alcuna azione di rivalsa. La presenza o meno del dispositivo antiabbandono non ha infatti nesso causale con le diverse dinamiche che possono provocare lesioni al trasportato. Ha altri scopi, importanti, ma diversi e non inerenti a lesioni conseguenti a un sinistro stradale.
E ora “abbandoniamo” ogni altra perplessità. Il dilemma sul dispositivo è stato sciolto ma potrebbe farne insorgere di nuovi. Ad esempio: “E se il bambino si slaccia la cintura da solo?”. Basta un piccolo premio aggiuntivo per “abbandonare” anche il più piccolo dubbio, aggiungendo la Clausola Protezione Rivalsa?
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